Statuto
Dal 1° gennaio 2026 la FEF ha acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore

STATUTO DELLA FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ETS
 
Art. 1 - La “Fondazione Ezio Franceschini  ETS” (da ora Fondazione) è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro. La sua sede legale è in Firenze.


Art. 2 - La Fondazione si propone:

 a) di mettere in luce il significato dell'opera di Ezio Franceschini e di Gianfranco Contini, come anche degli altri studiosi del Medioevo le cui carte e libri costituiscono il patrimonio culturale della Fondazione, o che hanno prestato la loro opera negli organi della Fondazione, mediante la conservazione, la valorizzazione, lo studio e la pubblicazione di documenti, corrispondenza e scritti da loro lasciati, editi od inediti, e mediante ogni altra forma atta a ricordarne la vita e l'attività (come per es. borse di studio o premi);

b) di promuovere a livello nazionale ed internazionale iniziative dedicate alla civiltà medievale, in particolare in ambito latino e in ambito romanzo, nei seguenti settori: ricerca, mediante edizione di testi, indagini monografiche e di base, repertori bibliografici ed altro; diffusione, mediante studi, incontri, conferenze, manifestazioni, pubblicazioni a stampa e in linea, ed ogni altra iniziativa utile; formazione, mediante lezioni, corsi e iniziative di specializzazione (terzo livello della formazione superiore);

c) di collaborare per il raggiungimento degli scopi predetti con altre organizzazioni, enti ed istituti culturali similari, nonché con enti pubblici e università, con particolare riguardo per quelli a livello europeo.

La Fondazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), e precisamente:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017);

- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017).

La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, evidenziandole separatamente in bilancio.

 
Art. 3 - Il patrimonio della Fondazione fu inizialmente costituito:

a) da titoli nominativi del debito pubblico per il valore nominale di L. 200.000.000.= (duecentomilioni di lire);

b) dal patrimonio librario, archivistico e documentario già di proprietà di Ezio Franceschini, donato alla Fondazione dall'erede, Signora Anna Maria Franceschini in Bellina.

Tale patrimonio potrà essere potenziato:

a) da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di enti o privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;

b) da eventuali contributi pubblici.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi con le rendite dei beni di cui sopra, oltreché con eventuali contributi di amministrazioni, di enti pubblici e di privati.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità di cui all’art. 2.

 
Art. 4 - La Fondazione è posta sotto la tutela morale di un Comitato dei Garanti costituito da dodici membri inizialmente nominati al momento della stipulazione dell'atto costitutivo della Fondazione.

Faranno inoltre parte del Comitato anche quelle personalità del mondo della cultura e della società civile che potranno essere designate dal Consiglio Direttivo o chiamate a farne parte dal Comitato medesimo.

Il Comitato dei Garanti svolge la sua attività come consulente circa l'utilizzo, la consultazione e la pubblicazione del patrimonio archivistico e documentario della Fondazione.

Il ruolo di Garante è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dell’Organo di controllo.

 
Art. 5 - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Direttore;

- il Comitato Scientifico;

- l’Organo di controllo.

Detti incarichi sono a titolo gratuito salvo il compenso dovuto ai membri dell’Organo di controllo.

 
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La designazione di nuovi membri, in caso di necessità od opportunità, viene fatta attraverso cooptazione da parte del Consiglio medesimo.

Il Presidente può insediare il Consiglio Direttivo una volta che ne siano stati nominati almeno i quattro settimi dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti e delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto dall’art. 13.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di norma presso la sede della Fondazione, mediante avviso, contenente il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno, inviato ai consiglieri anche con modalità telematica almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.

In mancanza di avviso di convocazione la riunione è ugualmente valida, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e i membri dell’Organo di controllo ove previsto nello statuto.

È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

 
Art. 7 - Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.

È riservato al Consiglio Direttivo il compito di approvare i bilanci, i documenti connessi ed i regolamenti interni.

Il bilancio ed i documenti connessi devono essere redatti una volta all'anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto indicato all’art. 8 del D.Lgs. 117/2007.


Art. 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio Direttivo, può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.


Art. 9 - Il Direttore viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Direttore predispone i programmi culturali, coordina ed organizza il lavoro del personale. Ha la firma della Fondazione e può essere delegato dal Presidente a rappresentarla.


Art. 10 - Il Comitato Scientifico ha il compito di sovrintendere alle attività scientifiche della Fondazione.

Si compone di un numero di membri variabile da undici a ventuno nominati dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Segretario ne è il Direttore.

 
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo nomina un Organo di controllo collegiale o monocratico.

In caso di organo collegiale, l’organo è denominato Collegio dei Sindaci ed è formato da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo, uno dei quali su designazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L'organo di controllo svolge le funzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e può svolgere, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del medesimo Decreto, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’Organo di controllo esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Conto Consuntivo.

I membri dell’Organo di controllo partecipano alle due riunioni del Consiglio Direttivo in cui si approvano i bilanci.

 
Art. 12 - Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

 
Art. 13 - Le modifiche allo Statuto della Fondazione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

 
Art. 14 - In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (ove ricorrano i relativi presupposti di legge preferibilmente alla Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, in sigla S.I.S.M.E.L.) secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

 
Art. 15 - Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigente in materia.

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